Come dettato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, dove per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti; per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
In tal senso, il Codice stabilisce che:
- ogni intervento di restauro sui beni culturali deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza;
- fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, qualunque intervento di manutenzione e restauro su beni culturali è eseguito in via esclusiva da un restauratore di beni culturali riconosciuto ai sensi della normativa in materia.
Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.
I Funzionari restauratori della Soprintendenza svolgono le proprie attività operando sul territorio, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e degli specifici ambiti, riconducibili al settore del Restauro di beni culturali.
Alta Sorveglianza
Il Funzionario della Soprintendenza competente per territorio svolge l’attività di alta sorveglianza attraverso la valutazione e approvazione dei progetti dei lavori e delle opere di qualsiasi genere che si intendono eseguire sui beni di interesse culturale, cui necessariamente fa seguito, nella fase esecutiva degli interventi, l'azione di controllo, di verifica e di supporto tecnico scientifico per la definizione delle soluzioni tecniche ed operative più idonee ed appropriate ai fini della conservazione del bene.
Attestazione di buon esito dei lavori
Il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente di tutela serve a comprovare l'esito positivo del restauro eseguito e avviene a seguito del sopralluogo di fine lavori effettuato dal Funzionario della Soprintendenza competente per territorio, il quale, verificata la consegna della documentazione progettuale e la relativa congruità con quanto svolto, redige un documento comprovante la regolare esecuzione del lavoro di restauro. Il certificato, oltre ad attestare l'esito dei lavori, assume valore documentale sia per il committente che per l'esecutore dei lavori sull'esito del restauro eseguito, poiché ne riporta le generalità, l'ubicazione e la durata temporale.
Possono presentare domanda per ottenere l'attestazione il Committente, il Restauratore di Beni Culturali o le amministrazioni aggiudicatrici.
SETTORE RESTAURO BENI ARCHEOLOGICI SETTORE RESTAURO BENI STORICO-ARTISTICI

Laboratorio di restauro archeologico - alcune tipologie di beni trattati
Materiali ceramici in fase di restauro
Primo intervento di messa in sicurezza e prelievo di elementi vitrei in situ
